CIRCOLARE CLIENTI NOVEMBRE 2023 NR. 34 - FATTURAZIONE ELETTRONICA RAVVEDIMENTO PER IL TARDIVO INVIO
PREMESSA
Secondo quanto stabilito dal D.L. Crescita n. 34/2019, la fattura elettronica immediata deve essere emessa e trasmessa al SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell'operazione a cui il documento si riferisce. In caso di invio tardivo di una fattura elettronica, si può incorrere in sanzioni, che vanno: (i) dal 90% al 180% dell'importo non correttamente documentato (conformemente all'art. 6 del DLgs. n 471/97); (ii) da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, ultimo periodo); (iii) tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati con un minimo di 500 euro se l’operazione è esente, non imponibile, non soggetta ad IVA oppure soggetta all’inversione contabile. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (articolo 6, comma 2). Le sanzioni da pagare in caso di tardiva emissione della fattura elettronica possono tuttavia essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso IVA, previsto dall’articolo 13 del decreto n. 472 del 1997.
Nella nostra Circolare clienti nr. 34 potrete trovare tutte le informazioni e i dettagli.
Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.
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