La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata (i decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
1. QUALI SONO I DEBITI PER QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTA LA RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER''?
Rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della "Rottamazione-quater'' per i quali:
· non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
· è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
2. PER ESSERE RIAMMESSI ALLA "ROTTAMAZIONE-QUATER'' DEVO PRESENTARE UNA DOMANDA?
Sì, per essere riammessi alla "Rottamazione-quater" è necessario presentare un'apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025.
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Tutte le altre domande con relative risposte nella Circolare clienti nr. 9
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